Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di erogazione delle prestazioni accessorie).

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Erogazione delle prestazioni accessorie). - 1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, le prestazioni accessorie degli stabilimenti termali, come individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge, sono erogate a chiunque ne faccia richiesta».